UMBERTO DI SAVOIA 
                        PRINCIPE DI. PIEMONTE 
                   LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
  Visto il R. decreto 29 marzo 19238, n. 819; 
  Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; 
  Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio  1945,  n.
58; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario  di  Stato  per  gli  affari
dell'interno; 
  Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Il comune di Bauladu, aggregato con R. decreto 29  marzo  1928,  n.
819, al comune  di  Milis,  e'  ricostituito  con  la  circoscrizione
preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo. 
  Il  Prefetto   di   Cagliari,   sentita   la   Giunta   provinciale
amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti  patrimoniali
e finanziari fra i comuni di Bauladu e Milis.